Art. 2.
(Divieti e certificazione).

      1. È vietato pubblicizzare, stipulare contratti, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti marmorei e lapidei utilizzando formule generiche, quali la parola «tipo» seguita dalla denominazione generica del prodotto, al fine di indurre in inganno il consumatore sulla provenienza geografica del prodotto.

 

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      2. Quando, nell'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto prodotti marmorei o lapidei, sono indicati utilizzi di materiale di provenienza italiana, e in particolare nei contratti con ogni ente pubblico, deve essere sempre fornita una certificazione attestante l'effettiva provenienza del materiale utilizzato.
      3. L'accertamento delle violazioni dei divieti di cui alla presente legge è affidato al Corpo della guardia di finanza e all'Arma dei carabinieri.